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  C arta di Qualificazione del Conducente
Con il Decreto Legislativo 21/11/2005 n. 286 viene recepita in Italia la Direttiva 2003/59/CE relativa alla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di veicoli pesanti adibiti al trasporto di merci o di passeggeri (in pratica si tratta dei conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e/o di cose su veicoli per la cui guida è richiesta una tra le patenti delle categorie C, C+E, D o D+E).

La carta di qualificazione è obbligatoria per:
  -  conducenti residenti in Italia che svolgono professionalmente attività di autotrasporto di persone o di cose;
  -  conducenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano.

Il rilascio della carta di qualificazione del conducente è subordinato al possesso dell'idonea patente di guida in corso di validità.

La normativa che introduce l'obbligo della carta di qualificazione prevede:
  -  una formazione iniziale per i conducenti che ne siano sprovvisti costituita da un corso che prevede 280 ore di formazione e un esame finale di abilitazione;
  -  una formazione continua che prevede 35 ore di formazione ogni 5 anni, da effettuarsi negli ultimi sei mesidi validità della carta.

La norma che prevede l'obbligo della carta andrà definitivamente in vigore:

  -  il 10 settembre 2008 per il conducente professionale che trasporta persone;
  -  il 10 settembre 2009 per il conducente professionale che trasporta cose.

A salvaguardia dei diritti acquisiti si può ottenere la CQC senza formazione iniziale ma semplicemente presentando una domanda in Motorizzazione.

   Richiesta per documentazione

Hanno diritto ad ottenere la CQC per trasporto di persone per documentazione:
  -  i conducenti residenti in Italia e in possesso del CAP di tipo D conseguito fino al 06/04/2007;
  -  residenti nei Paesi non UE/SEE titolari di patente D rilasciata entro la stessa data, dipendenti d'impresa di autotrasporto di persone avente sede in Italia.

Hanno diritto ad ottenere la CQC per trasporto di cose per documentazione:
  -  i conducenti residenti in Italia e in possesso di patente abilitante alla guida dei veicoli della categoria C conseguita fino al 06/04/2007;
  -  residenti nei Paesi non UE/SEE e dipendenti d'impresa di autotrasporto di cose avente sede in Italia in possesso di abilitazione alla guida dei veicoli della categoria C conseguita entro la stessa data.

Presso la nostra sede e possibile richiedere la CQC presentando:
  -  fotocopia patente
  -  fotocopia CAP D, quando ricorre
  -  fotocopia codice fiscale
  -  documentazione relativa alla residenza e/o soggiorno per gli stranieri
  -  3 fototessere
 
 *  Importante
 
La richiesta di rilascio della carta di qualificazione del conducente potrà essere presentata, per non sovraccaricare la MCTC, secondo le seguenti scadenze:
  1. dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D, E, F dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto attuativo;
  2. 
dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M dopo 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo;
  3.
dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R dopo 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo;
  4. 
dai titolari di patente i cui cognomi iniziano con le lettere S, T, U, V, W, X, Y, Z dopo 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo.