ARTICOLO
116: GUIDA SENZA PATENTE.
Torna
ad essere reato la guida senza patente perché mai
conseguita,
oppure revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti (non lo era
dal 1999).
E’
prevista un sanzione pecuniaria, e il fermo amministrativo del
veicolo (3
mesi).
Se
il reato viene commesso più volte in un biennio è
previsto l’arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo.
Competente
a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica,
mentre
dal 1999 la competenza era del giudice di pace.
ARTICOLO
117: LIMITAZIONI ALLA GUIDA PER NEOPATENTATI.
Per
i primi due anni dal conseguimento della patente la guida di
motocicli è limitata dalle norme imposte dalle direttive
europee (attualmente limitazione a 25 kw per 2 anni).
Per
le patenti B rimane invariata la limitazione della velocità
per 3 anni : sono previste sanzioni pecuniarie e la sospensione della
patente per i trasgressori (da
2 a 8 mesi).
E’ stata aggiunta la limitazione per la
guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla
tara, di 50
kw/t. La
limitazione vale per un
anno e
riguarda coloro che
conseguono la patente a partire dal 3
febbraio 2008
(180 gg. dalla data
del decreto 117).
Anche
in questo caso è prevista la sospensione della patente.
Il
calcolo della potenza si effettua dividendo la potenza espressa per
il peso del veicolo.
Ad
esempio:
1) autovettura
di 46 kw con peso di 900 kg = 46: 0,9 = 51,1 NON
GUIDABILE
2) autovettura
di 70 kw con peso 1500 kg = 70: 1,5 =46,6 GUIDABILE
ARTICOLO142:
LIMITI DI VELOCITA’.
La
nuova formulazione ha rimodulato le fasce per le sanzioni.
1)Violazione
di oltre 10 km/h fino a 40 km/h oltre il limite;
Resta invariata la pena pecuniaria, ma la
decurtazione passa da 2 a 5 punti.
2)da
40
a 60 km/h oltre il limite:
La sanzione
pecuniaria va da 370 € a 1458 €.
La sospensione
della patente da 1 a 3 mesi ( diminuita).
Dopo la
restituzione della patente il conducente avrà
l’inibizione alla guida nelle ore
notturne ( dalle 22 alle 7) per 3 mesi.
La decurtazione
è di 10 punti.
In caso di
più violazioni nel biennio la patente viene sospesa da 8 a
18 mesi.
3)superamento
del
limite di oltre 60 km/h:
pagamento di una
somma da 500 € a 2000 €.
sospensione della
patente da 6 a 12 mesi.
decurtazione di 10
punti.
nel caso
di recidiva in un biennio la patente sarà revocata.
Se
la violazione per eccesso di velocità avviene alla guida di
veicoli pesanti le sanzioni, comprese quelle accessorie, vengono
raddoppiate.
ARTICOLO
157: ARRESTO, FERMARTA E SOSTA.
Viene
introdotta
una specifica sanzione se il motore viene tenuto acceso durante la
sosta per favorire il funzionamento dell’impianto di
climatizzazione del veicolo. La norma prevedeva già il
divieto
di tenere il motore acceso durante la sosta.
ARTICOLO
170: TRASPORTO DI PERSONE E DI OGGETTI SUI VEICOLI AMOTORE.
Introduce
il divieto assoluto di trasportare bambini minori di 5 anni su
ciclomotori e motocicli, anche se il bambino è sistemato su
un
dispositivo omologato o se seduto in modo corretto, cioè
appoggiando i piedi sulle pedane.
Non
è prevista decurtazione del punteggio, ma solo sanzione
pecuniaria.
ARTICOLO
173: USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA.
Chi
utilizza in modo improprio il cellulare durante la guida è
punito con sanzione pecuniaria da 148 a 594 € con la
decurtazione
di 5
punti.
In caso di più infrazioni in un biennio viene disposta la
sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.
ARTICOLO
186: GUIDA SOTTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL.
Questa
norma è cambiata diverse volte negli ultimi anni e la legge
in
questione ha ulteriormente variato le sanzioni:
-
con
tasso
alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l:
-
ammenda da 500
€ a 2000 €
-
sospensione della
patente da 3 a 6 mesi
-
non è
più previsto l’arresto
-
decurtazione di 10
punti
-
con
tasso
alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l:
-
con
tasso
alcolemico superiore a 1,5 g/l:
Il
veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di
ebbrezza, per cui o è disponibile altra persona, oppure
può
essere sequestrato.
Se
la stessa persona compie più violazioni nel corso di un
biennio è prevista la revoca.
Se
la violazione è commessa da conducenti di autobus, o di
veicoli o complessi di veicoli superiori a 3,5 t. è disposta
la revoca.
Se
la guida in stato di ebbrezza è commessa da conducenti di
ciclomotori o motocicli il veicolo viene sequestrato ai fini della
successiva confisca. ( art. 213 comma 6 sexies).
La
competenza a giudicare è del Tribunale in composizione
monocratica.
Se
dalla guida in stato di ebbrezza derivano lesioni gravi o la morte di
una o più persone, le pene per lesioni o per omicidio
colposo
sono aggravate.
In
tutti i casi di guida in stato di ebbrezza il Prefetto dispone la
revisione con l’obbligo di sottoporsi a visita medica presso
la
Commissione Medica.
E’
stato depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento
del
tasso alcolemico. Quindi si applicano le seguenti sanzioni:
-
sanzione pecuniaria
da 2.500 € a 10.000 €, in caso in cui il conducente
sia stato coinvolto in incidente aumenta da 3.000 € a 12.000
€.
-
sospensione della
patente da 6 mesi a 2 anni, con revoca nel caso di più
rifiuti in un biennio)
-
fermo amministrativo
del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea
-
perdita di 10
punti
-
obbligo di
sottoporti a visita medica presso la Commissione Medica.
ARTICOLO
187: GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO FISICA PER USO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI.
Anche
la guida sotto effetto di stupefacenti è reato. E’
punita
con:
In
analogia alla guida in stato di ebbrezza se la violazione è
commessa da conducente di autobus, di veicoli superiori a 3,5 t. o
complessi di veicoli , è prevista la revoca.
La
revoca è disposta anche in caso di più violazioni
in un
biennio.
Se
il trasgressore è alla guida di ciclomotore o motociclo, si
dispone il sequestro del veicolo ai fini della confisca.
E’
previsto il raddoppio delle pene se la condotta ha determinato un
incidente stradale.
Anche
in questo caso il rifiuto di sottoporsi all’accertamento
è
depenalizzato.
FONDO
PER L’INCIDENTALITA’ NOTTURNA.
L’articolo
6 della legge prevede l’istituzione di un fondo apposito,
costituito presso la Presidenza del Consiglio sei Ministri, per
contrastare
l’incidentalità notturna.
Il
fondo verrà alimentato da alcune particolari sanzioni
(limiti
di velocità, guida in stato di ebbrezza, ecc.) per le quali
è
prevista una sanzione aggiuntiva. Le modalità saranno
stabilite in un apposito regolamento.
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