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Decreto legge del 20 Marzo 2008
   
Proroga della CQC
 
Modifiche al decreto del 7 Febbraio 2007 recante "Rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente"

L'art. 2, comma 1, del decreto del capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del 7 Febbraio 2007 recante "Carta di Qualificazione del Conducente" è sostituito dal seguente:
La carta di qualificazione del conducente è rilasciata, senza obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e l'esame di valutazione delle conoscenze ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ai conducenti residenti:
  • in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD;
  • in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C o CE;
  • in altri Stati appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose aventi sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o CE;
  • in Stati non appartenenti all'Unione europea o allo spazio economico europeo ma dipendenti da un'impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o CE.
Decreto legge "milleproroghe" del 31 Dicembre 2007
 

...omissis...

ARTICOLO 22: Disposizione in materia di limitazioni alla guida.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 Agosto 2007, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 Ottobre 2007, n. 160, le parole: "dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° Luglio 2008".

...omissis...

 
Nuovo Decreto Legge Bianchi emanato il 3 Agosto 2007

LEGGE 2 OTTOBRE 2007 N° 160: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO del 3 AGOSTO 2007 N° 117

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ARTICOLO 116: GUIDA SENZA PATENTE.

Torna ad essere reato la guida senza patente perché mai conseguita, oppure revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti (non lo era dal 1999).
E’ prevista un sanzione pecuniaria, e il fermo amministrativo del veicolo (
3 mesi).
Se il reato viene commesso più volte in un biennio è previsto l’arresto fino ad un anno e la confisca del veicolo.
Competente a giudicare è il Tribunale in composizione monocratica, mentre dal 1999 la competenza era del giudice di pace.

ARTICOLO 117: LIMITAZIONI ALLA GUIDA PER NEOPATENTATI.

Per i primi due anni dal conseguimento della patente la guida di motocicli è limitata dalle norme imposte dalle direttive europee (attualmente limitazione a 25 kw per 2 anni).
Per le patenti B rimane invariata la limitazione della velocità per 3 anni : sono previste sanzioni pecuniarie e la sospensione della patente per i trasgressori (
da 2 a 8 mesi).
E’ stata aggiunta la limitazione per la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, di
50 kw/t. La limitazione vale per un anno e riguarda coloro che conseguono la patente a partire dal 3 febbraio 2008 (180 gg. dalla data del decreto 117).
Anche in questo caso è prevista la sospensione della patente.
Il calcolo della potenza si effettua dividendo la potenza espressa per il peso del veicolo.

Ad esempio:
1) autovettura di 46 kw con peso di 900 kg = 46: 0,9 = 51,1 NON GUIDABILE
2)
autovettura di 70 kw con peso 1500 kg = 70: 1,5 =46,6 GUIDABILE

ARTICOLO142: LIMITI DI VELOCITA’.

La nuova formulazione ha rimodulato le fasce per le sanzioni.
   1)
Violazione di oltre 10 km/h fino a 40 km/h oltre il limite;
   Resta invariata la pena pecuniaria, ma la decurtazione passa da 2 a 5 punti.

   2)da 40 a 60 km/h oltre il limite:
    L
a sanzione pecuniaria va da 370 € a 1458 €.

   La sospensione della patente da 1 a 3 mesi ( diminuita).

   Dopo la restituzione della patente il conducente avrà l’inibizione alla guida nelle ore    notturne ( dalle 22 alle 7) per 3 mesi.

   La decurtazione è di 10 punti.

   In caso di più violazioni nel biennio la patente viene sospesa da 8 a 18 mesi.

   3)superamento del limite di oltre 60 km/h:
   pagamento
di una somma da 500 € a 2000 €.

   sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

   decurtazione di 10 punti.

   nel caso di recidiva in un biennio la patente sarà revocata.

Se la violazione per eccesso di velocità avviene alla guida di veicoli pesanti le sanzioni, comprese quelle accessorie, vengono raddoppiate.

ARTICOLO 157: ARRESTO, FERMARTA E SOSTA.

Viene introdotta una specifica sanzione se il motore viene tenuto acceso durante la sosta per favorire il funzionamento dell’impianto di climatizzazione del veicolo. La norma prevedeva già il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta.

ARTICOLO 170: TRASPORTO DI PERSONE E DI OGGETTI SUI VEICOLI AMOTORE.

Introduce il divieto assoluto di trasportare bambini minori di 5 anni su ciclomotori e motocicli, anche se il bambino è sistemato su un dispositivo omologato o se seduto in modo corretto, cioè appoggiando i piedi sulle pedane.
Non è prevista decurtazione del punteggio, ma solo sanzione pecuniaria.

ARTICOLO 173: USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA.

Chi utilizza in modo improprio il cellulare durante la guida è punito con sanzione pecuniaria da 148 a 594 € con la decurtazione di 5 punti. In caso di più infrazioni in un biennio viene disposta la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi.

ARTICOLO 186: GUIDA SOTTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL.

Questa norma è cambiata diverse volte negli ultimi anni e la legge in questione ha ulteriormente variato le sanzioni:

  1. con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l:

  • ammenda da 500 € a 2000 €

  • sospensione della patente da 3 a 6 mesi

  • non è più previsto l’arresto

  • decurtazione di 10 punti

  1. con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l:

  • ammenda da 800 € a 3.200 €

  • sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno

  • arresto fino a 3 mesi

  • decurtazione di 10 punti

  1. con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l:

  • ammenda da 1.500 € a 6.000 €

  • sospensione della patente da 1 a 2 anni

  • arresto fino a 6 mesi

  • decurtazione di 10 punti

Il veicolo non può essere condotto dalla persona in stato di ebbrezza, per cui o è disponibile altra persona, oppure può essere sequestrato.
Se la stessa persona compie più violazioni nel corso di un biennio è prevista la revoca.
Se la violazione è commessa da conducenti di autobus, o di veicoli o complessi di veicoli superiori a 3,5 t. è disposta la revoca.
Se la guida in stato di ebbrezza è commessa da conducenti di ciclomotori o motocicli il veicolo viene sequestrato ai fini della successiva confisca. ( art. 213 comma 6 sexies).
La competenza a giudicare è del Tribunale in composizione monocratica.
Se dalla guida in stato di ebbrezza derivano lesioni gravi o la morte di una o più persone, le pene per lesioni o per omicidio colposo sono aggravate.
In tutti i casi di guida in stato di ebbrezza il Prefetto dispone la revisione con l’obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica.
E’ stato depenalizzato il rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. Quindi si applicano le seguenti sanzioni:

  • sanzione pecuniaria da 2.500 € a 10.000 €, in caso in cui il conducente sia stato coinvolto in incidente aumenta da 3.000 € a 12.000 €.

  • sospensione della patente da 6 mesi a 2 anni, con revoca nel caso di più rifiuti in un biennio)

  • fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che appartenga a persona estranea

  • perdita di 10 punti

  • obbligo di sottoporti a visita medica presso la Commissione Medica.

ARTICOLO 187: GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI.

Anche la guida sotto effetto di stupefacenti è reato. E’ punita con:

  • ammenda da 1.000 € a 4.000 €

  • arresto fino a 3 mesi

  • sospensione della patente da 2 mesi a 2 anni.

In analogia alla guida in stato di ebbrezza se la violazione è commessa da conducente di autobus, di veicoli superiori a 3,5 t. o complessi di veicoli , è prevista la revoca.
La revoca è disposta anche in caso di più violazioni in un biennio.
Se il trasgressore è alla guida di ciclomotore o motociclo, si dispone il sequestro del veicolo ai fini della confisca.
E’ previsto il raddoppio delle pene se la condotta ha determinato un incidente stradale.
Anche in questo caso il rifiuto di sottoporsi all’accertamento è depenalizzato.

FONDO PER L’INCIDENTALITA’ NOTTURNA.

L’articolo 6 della legge prevede l’istituzione di un fondo apposito, costituito presso la Presidenza del Consiglio sei Ministri, per contrastare l’incidentalità notturna.
Il fondo verrà alimentato da alcune particolari sanzioni (limiti di velocità, guida in stato di ebbrezza, ecc.) per le quali è prevista una sanzione aggiuntiva. Le modalità saranno stabilite in un apposito regolamento.