logo
 
barra
    Autoscuola Vedano sas di Ballini Andrea & c.
 Home Servizi Utilita' News Contatti Links
 Conseguimento I nostri servizi sul conseguimento delle patenti, rinnovi, duplicati e conversioni
 Categorie
 Lezioni di teoria
 Lezioni di guida
 Patentino
Pratiche patenti
 Rinnovi
 Duplicati
 Conversioni
 Internazionali
Assicurazione
 Assicurazione auto
 Assicurazione moto
 Assicurazione ciclo
 Auto storiche
 Preventivo
 
 
 
 
      
  barra pratiche
 
 
C onversione patente estera
 
I cittadini con patente di guida rilasciata da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente purchè non siano residenti in Italia da più di un anno.
 
Dopo un anno di residenza è necessario:
  • per le patenti rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione Europea è possibile richiedere la conversione in patente italiana
  • per le patenti rilasciate da Stati appartenenti all'Unione Europea è possibile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità
La conversione consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera; mentre il riconoscimento consiste solo nel rilascio di un tagliando da applicare sulla patente estera.
Da un punto di vista pratico, la differenza sostanziale tra le due pratiche consiste nel fatto che nel momento in cui viene emessa una patente italiana diventa possibile effettuare le successive conferme di validità in Italia, mentre nel caso di semplice riconoscimento tutte le operazioni di rinnovo dovranno essere effettuate nel paese di origine della patente.
 
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l'Italia ha stabilito rapporti di reciprocità (dati aggiornati al 23 gennaio 2006):
 
CONVERSIONE PERMESSA A TUTTI I CITTADINI:
Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, LIbano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria.
 
CONVERSIONE PERMESSA SOLO AD ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI:
Canada (personale diplomatico e consolare), Cile (diplomatici e loro familiari), Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari), Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari).

 
Documenti necessari:
  • 3 foto
  • Patente estera in originale
  • Carta d'identità
  • Codice fiscale
  • Traduzione giurata della patente estera
  • Dichiarazione di residenza (la prima richiesta in Italia)
  • Permesso di soggiorno con autocertificazione
  • Certificato medico